Organismo Paritetico Provinciale

 tra Confindustria Padova e CGIL CISL UIL di Padova

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Richiesta di collaborazione nell’attuazione dei percorsi formativi dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e dell’accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011.

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è disciplinata dall’art. 37, del D.Lgs. n. 81/2008 e.s.m.i. che stabilisce gli obblighi formativi a carico dei datori di lavoro nei confronti di ciascun lavoratore. Si prevede in particolare che la formazione deve essere sufficiente ed adeguata ai rischi e rispettosa delle conoscenze linguistiche dei lavoratori, “con particolare riferimento a:

  1. concetti   di   rischio,   danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  2. rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

L’accordo della Conferenza permanente Stato-Regioni, approvato il 21 dicembre 2011 (in G.U. n. 8 dell’11 gennaio 2012), ha disciplinato, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e dell’aggiornamento dei lavoratori. L’Accordo riguarda in particolare la formazione generale prevista dal titolo I del d.lgs. n. 81/2008, nonché quella “specifica”, relativa ai rischi riferiti alle mansioni e al settore di attività dell’azienda, prevista nei titoli successivi; rimane invece esclusa la formazione prevista per mansioni o attrezzature particolari e, in generale, per le attività formative che sono oggetto di normative dedicate (addetti al Primo Soccorso, addetti alla Prevenzione Incendi, corso per conduttori di carrelli elevatori, ecc).

L’accordo inoltre, relativamente alla collaborazione con gli organismi paritetici prevista dall’art. 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008, prevede che il datore di lavoro inoltri, per la realizzazione delle attività formative rivolte ai lavoratori, preventiva richiesta di collaborazione all’organismo paritetico. In particolare l’Organismo Paritetico dev’essere costituito nell’ambito di associazioni dei Datori di Lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano naziona (art. 2 comma 1 lettera ee) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e che operano nel settore e nel territorio di competenza (art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Qualora la richiesta di collaborazione riceva riscontro da parte dell’organismo paritetico, il datore di lavoro dovrà tenerne conto nella pianificazione e nella realizzazione delle attività formative.

Qualora, invece, la richiesta di collaborazione non riceva riscontro dall’organismo paritetico entro i 15 giorni successivi dal suo invio, il datore di lavoro potrà procedere con la realizzazione delle attività formative programmate.

L’Organismo Paritetico Regionale Veneto per la sicurezza, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell’Accordo della Conferenza Stato – Regioni del 21 dicembre 2011, ha ritenuto opportuno proporre un modello di richiesta di collaborazione, da utilizzare uniformemente sul territorio regionale che l’Organismo Paritetico Provinciale tra Confindustria Padova e CGIL CISL UIL di Padova ha ritenuto di adottare.

Le aziende interessate all’attuazione in conto proprio e/o tramite agenzie/società di consulenza dei corsi di formazione dei propri lavoratori devono compilare ed inviare la richiesta di collaborazione all’Organismo Paritetico Provinciale mediante il modello elettronico predisposto in questo sito web. Qualora l’azienda abbia programmato una pluralità di attività formative, è ammesso l’invio di un’unica richiesta di collaborazione.